Corte di Cassazione SS.UU. 20866-20 del 30.09.2020

Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite, sono intervenute per risolvere un contrasto relativo alle modalità di notificazione della sentenza, finalizzata alla decorrenza del termine breve di impugnazione ex art. 325 cpc, quando questa sia effettuata direttamente alla parte (Ente) nel caso in cui vi sia un irredimibile collegamento tra la stessa parte (Ente), il suo procuratore costituito ed il domicilio.

Gli orientamenti che sono stati presi in esame sono i seguenti: - quello propugnato da Cass. 12/09/2011, n. 18640 (seguito da Cass. ord. 19/04/2015, n. 14891 e presupposto adesivamente da: Cass. ord. 13/11/2014, n. 24207; Cass. 02/10/2014, n. 20832; Cass. 20/03/2014, n. 6549), in forza del quale si è ravvisato che, quando una pubblica amministrazione disponga di un servizio di avvocatura interna, questa abbia la stessa sede dell'ente e l'ente elegga domicilio presso di essa, insorge "una presunzione assoluta di irredimibile collegamento tra la parte, il suo procuratore costituito e il domicilio di quest'ultimo", tale da creare una "assoluta identità, logistica e funzionale, del domicilio (del rappresentante dell'ente) e del domicilio eletto presso il suo difensore e procuratore costituito"; viene precisato che, in tale ipotesi, la notificazione della sentenza nel luogo che è, nello stesso tempo, sede dell'ente, sede dell'avvocatura e domicilio eletto, produce gli effetti di cui all'art. 325 c.p.c., quand'anche in essa non sia indicato il nome dell'avvocato che ha rappresentato l'ente in giudizio, quando esso risulti comunque dall'epigrafe della sentenza notificata.

- Viceversa, secondo l’altro orientamento (numericamente prevalente), si ritiene che, quando un

ente sia rappresentato in giudizio da un avvocato facente parte dell'avvocatura interna, presso la cui sede sia anche stato eletto il domicilio, la notifica ivi compiuta senza l'indicazione del procuratore domiciliatario è inidonea a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., attesa la complessità dell'organizzazione dell'ente destinatario della notifica in ragione delle sue dimensioni e delle prassi locali, sicché la sola identità di domiciliazione non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale (così, testualmente, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14054 del 08/07/2016, Rv. 640480 - 01; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 9298 del 18/04/2007, Rv. 597311 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 9431 del 11/06/2012, Rv. 622678 - 01; Sez. L, Sentenza n. 25205 del 08/11/2013; Sez. 3, Sentenza n. 4698 del 27.2.2014; Sez. 1, Sentenza n. 9843 del 07/05/2014, Rv. 631135 - 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 18356 del 20/09/2016, Rv. 642121 - 01);

Le SS.UU. hanno composto il contrasto esprimendo la preferenza per il prevalente indirizzo giurisprudenziale di legittimità (la seconda tesi) ritenendola “maggiormente in linea col principio di effettività della difesa in giudizio...atteso che meglio armonizza i principi sottesi al sistema delle impugnazioni:

- esigenza primaria e prevalentemente pubblicistica del sollecito conseguimento della definitività della decisione;

- adeguata estrinsecazione delle potenzialità tecniche del diritto di difesa di tutte le parti, connaturate al riconoscimento della tendenziale necessità della difesa tecnica specializzata.

Conseguentemente le Sezioni Unite, hanno ribadito che il termine breve per le impugnazioni si attiva solo a seguito della notificazione della sentenza ai sensi del combinato disposto dell’art. 285 cpc e art. 326 cpc comma 1, al procuratore domiciliatario per la parte (art. 170 cpc) che equivale a quella effettuata alla parte presso il procuratore domiciliatario.

Conseguentemente ove la notifica venga effettuata alla parte domiciliata nello stesso domicilio del difensore senza che sia percepibile con immediatezza dal suo destinatario come rivolta in modo univoco e chiaro al procuratore costituito, non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione.

Ciò in quanto solo il procuratore costituito è professionalmente qualificato a vagliare e riferire alla parte in ordine all’opportunità dell’impugnazione, legittimando la decorrenza del termine breve.

Quindi, le SS.UU. hanno enunciato il seguente principio di diritto:

“A garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell’opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall’inosservanza, la notifica della sentenza di quest’ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l’omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall’epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza”.