Con la nota riforma del 2022 sono stati precisati e razionalizzati i poteri che la frammentaria normativa precedente attribuiva al Giudice. Gli articoli 473 bis 12 comma 3 e 473 bis 16 C.p.c. prevedono che la proposizione di domande di contributo economico o la presenza dei figli minori comporta l'obbligo per le parti di allegare agli atti introduttivi le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione attestante la titolarità dei diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché la titolarità di quote sociali, estratti conto dei rapporti bancari e finanziari. Avv. Maria Grazia Saltelli
Se la produzione dei documenti relativi alle proprietà di beni immobili e mobili registrati, nonché alla titolarità di quote sociali non aggiunge nulla a ciò che la controparte può procurarsi consultando i pubblici registri, per quanto riguarda le notizie relative a rapporti bancari essa non può avervi accesso e può, pertanto, esserne all'oscuro.
L'articolo 473 bis 2 C.p.c. prevede che il Giudice possa d'ufficio ordinare l'integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso della Polizia Tributaria
Ma vi è di più!
La Corte di Cassazione ha recentemente confermato che la “discrezionalità” del Giudice di disporre accertamenti soggiace a delle regole. Infatti, la parte richiedente l'assegno di mantenimento, la quale rappresenti che l'altro coniuge conduce un tenore di vita non in linea con la situazione economico-patrimoniale dichiarata, non può vedere respinta, totalmente o anche parzialmente, la propria domanda, a causa della mancata dimostrazione dei propri assunti.
In sostanza, se la parte che ha inoltrato domanda di mantenimento per sé e/o per i figli, offre elementi concreti e specifici a sostegno della richiesta di indagini della Polizia Tributaria, il Giudice non può rigettare tale richiesta. Del resto, se così non fosse, l'ordinaria ripartizione dell'onere della prova - quella cioè regolata per i giudizi di altra natura - potrebbe far restare sommerse consistenze economiche agevolmente occultabili.
In sostanza, se in passato uno strumento piuttosto “invasivo” come quello delle indagini della Polizia Tributaria veniva nella prassi adottato raramente dai giudici, oggi esso viene attivato con ben più ampia frequenza, in ragione dell'orientamento assunto dalla Suprema Autorità Giudiziaria.