La Riforma Cartabia ha introdotto importanti novità anche nei procedimenti in materia di famiglia, tra esse la possibilità di cumulare nello stesso procedimento la domanda di separazione personale dei coniugi e quella di divorzio. La scelta di cumulo può essere effettuata sia dal ricorrente nel momento in cui introduce il giudizio, sia dal resistente quando si costituisce nel giudizio. Per quanto riguarda, invece, l'ammissione del cumulo in caso di domanda congiunta del coniugi, non tutti i Tribunali Italiani si sono espressi favorevolmente. Il Tribunale di Frosinone, invece, ha espresso il proprio orientamento in ordine alla possibilità per le parti di proporre nei procedimenti a domanda congiunta, la domanda di cessazione o scioglimento degli effetti civili del matrimonio cumulativamente a quella di separazione. In caso di cumulo, pertanto, viene emessa una sentenza non definitiva che pronuncia la separazione personale dei coniugi e statuisce in ordine alla gestione della prole ed ai rapporti economici, ovvero omologa quanto concordato dalle parti e, con successiva ordinanza, viene rimessa la causa davanti al Giudice relatore per la conseguente pronuncia sullo scioglimento del vincolo. Tuttavia la domanda di divorzio è procedibile solo decorso il termine a tal fine previsto dalla legge ( sei mesi o un anno dalla prima udienza) e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. La prima domanda sorta alla luce di tale importante novità è se sia possibile modificare unilateralmente le conclusioni formulate per il divorzio. Le prime pronunce giurisprudenziali sono assolutamente favorevoli, purchè in presenza di allegazioni di fatti nuovi. Molte altre saranno le problematiche che potranno insorgere nella applicazione pratica della riforma, sulle quali bisognerà, tuttavia, attendere che le Autorità territoriali, nonché la Suprema Corte di Cassazione si pronuncino e chiariscano gli eventuali ed inevitabili vuoti normativi. Avv. Maria Grazia Saltelli