Riforma Cartabia: Separazione e Divorzio in un unico procedimento (Parte II)

L’1 marzo 2023 è entrata in vigore l’ormai nota “Riforma Cartabia”, riforma animata dall’intento di realizzare un risparmio delle energie processuali, nonché una accelerazione dei tempi di durata dei giudizi.

In tale ottica, la Riforma ha previsto la possibilità di concentrare in un unico ricorso la domanda si separazione e quella di divorzio. Tutto sembra semplice, ma la norma va interpretata !

Alcuni Tribunali italiani, trai i quali quelli di Treviso e Firenze, hanno interpretato la nuova norma in maniera restrittiva, ritenendo, cioè, che essa vada applicata solo ed esclusivamente ai giudizi contenziosi.

Di diverso avviso sono stati subito altri Tribunali, quali quello di Milano, di Genova e anche quello di Frosinone, i quali hanno ritenuto di poter applicare la nuova procedura anche ai giudizi congiunti, quelli cioè dove i coniugi hanno deciso di regolamentare, una volta per tutte, i loro rapporti economici e patrimoniali ed i rapporti di ciascuno di essi con i figli minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti.

In tale panorama che metteva in difficoltà molti operatori del diritto, è finalmente intervenuta la Corte di Cassazione, la quale con la sentenza n. 28727, pubblicata il 16.10.2023, ha spazzato via qualsiasi dubbio interpretativo, affermando il seguente principio di diritto: “ in tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473-bis, 51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.

Ciò ovviamente non significa che possa essere proposta direttamente domanda di divorzio, senza passare per il precedente giudizio di separazione; infatti, le domande relative allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio sono procedibili solo decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. Il Tribunale, pertanto, pronuncerà la sentenza di separazione e rimetterà la causa sul ruolo, fissando udienza a distanza sufficiente per consentire il decorso dei suddetti termini.

In caso di domanda cumulativa, il notevole vantaggio è rappresentato dal fatto che non si dovrà introdurre un nuovo procedimento ex novo, con tutte le  incombenze ad esso connesse ed attendere gli ulteriori tempi correlati per la fissazione di una nuova udienza. Ciò è di particolare interesse perchè si traduce in un risparmio di tempo oltre che economico.

Avv. Maria Grazia Saltelli