Separazione tra coniugi - Le chat come prova dell'infedeltà

​Come è noto, tra gli obblighi nascenti dall'unione coniugale, primeggia quello alla fedeltà e la violazione dello stesso può comportare la pronuncia, da parte del Tribunale, di una sentenza di separazione con addebito di responsabilità a carico del coniugi che si è reso responsabile di tale violazione.

Poiché da anni la tradizionale messagistica è stata sostituita da quella online, i Tribunali si sono trovati nella necessità di valutare l'utilizzabilità, come prove documentali, non solo delle informazioni pubblicate  dalla parti sui propri profili social (Facebook, Instagram, Tik ToK e altro......) , ma anche dei contenuti di "chat " assimilabili alla corrispondenza privata. Quanto all'utilizzo dei primi, ovviamente, non può esservi censura di alcun tipo, atteso che lo stesso soggetto interessato, pubblicando sul proprio profilo informazioni che lo riguardano, le ha volontariamente consegnate ad un pubblico, tra l'altro, non circoscrivibile. Quanto ai secondi, invece,  la problematica è più complessa, atteso che le Autorità Giudicanti sono chiamate a tutelare due diritti costituzionalmente garantiti e, in questa fattispecie, confliggenti.

Essi sono:  il diritto alla prova, tutelato dall’art. 24 della Costituzione Italiana, ed il diritto alla privacy, conseguenza del diritto alla dignità dell’individuo, tutelata dall’art. 2 della medesima Costituzione. Risolutiva è stata la pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, pienamente accolta dalla Corte di Cassazione, che ha voluto gli sms, le chat e tutti i messaggi scambiati con dispositivi digitali, rientranti tra le prove documentali, finalizzate a provare l’infedeltà coniugale nei giudizi di separazione. E’ evidente che spetterà sempre al Giudice, che si occupa del caso concreto, bilanciare i contrapposti interessi e soprattutto i contrapposti diritti, ma non potrà non avere in considerazione l’inevitabile affievolimento della sfera di riservatezza tra i coniugi, dovuto alla loro condivisione di interessi e di ambienti di vita.

Si è ritenuto, infatti, che, durante la vita coniugale, vi sia una implicita manifestazione del consenso di ciascun partner a far conoscere all’altro dati ed informazioni di natura anche personale.
E’ ovvio che tale interpretazione può, in alcune circostanze e secondo alcuni Tribunali, trovare un limite rappresentato dall’eventuale comportamento inequivocabile del coniuge ad impedire che l’altro entri in pieno possesso di alcune informazioni che lo riguardano, come potrebbe essere, ad esempio, l’inserimento di una password di accesso al proprio PC.

Avv. Maria Grazia Saltelli