SEPARAZIONE - A CHI LA CASA CONIUGALE ?

E’ noto che i Tribunali assegnino la casa coniugale ad uno dei coniugi tenendo conto dell’interesse dei figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti a restare nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, ciò al fine di garantire loro il mantenimento delle consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate.

Il Giudice, pertanto, non ha in alcuna considerazione gli interessi di natura economica dei coniugi, proprio perché l’assegnazione della casa coniugale è da considerare “uno strumento di protezione della prole”.

Pertanto, quando, per circostanze sopravvenute, tale funzione viene meno, il provvedimento di assegnazione può essere revocato.

Cosa accade – ad esempio – se il figlio/a va a frequentare l’università in un’altra città ?

Qualora l’allontanamento da casa sia - seppur frequente - per brevi periodi, continua a sussistere un collegamento stabile con l’abitazione del genitore. E’ necessario, quindi, che il ragazzo/a faccia ritorno a casa appena possibile e l’effettiva presenza deve essere temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo.

Anche in una recentissima sentenza, la Corte di Cassazione ( n. 27374/2022 del 19.9.2022 ) ha affermato che nell’assegnazione della casa coniugale il parametro della prevalenza temporale è certamente dirimente.

Quindi solo l’effettiva e fisica presenza del figlio/a nell'abitazione  familiare può giustificare l’assegnazione della stessa al genitore collocatario; detta assegnazione va negata o revocata qualora il figlio/a, per motivi di studio o di lavoro, rientri raramente, seppur regolarmente, configurandosi, in tal caso, non un rapporto di convivenza con il genitore, bensì di mera ospitalità.

Avv. Maria Grazia Saltelli