Separazione: Spese ordinarie e spese straordinarie per i figli.

Il sistema più semplice - e pertanto il più utilizzato - per suddividere tra i genitori gli oneri di mantenimento dei figli è quello di porre a carico di uno di essi un contributo fisso, da versarsi nelle mani del genitore collocatario, per far fronte alle cosiddette "spese ordinarie", nonché una quota di partecipazione alle "spese straordinarie". Nella maggior parte dei casi detta partecipazione è determinata in percentuale uguale (50% ciascuno), a volte, quando vi è disparità di redditi, in percentuali diverse (ad es. 80% a carico di un genitore ed il 20% a carico dell'altro).

Al fine di evitare o, quantomeno, ridurre il contenzioso tra i genitori, numerosi Tribunali, tra i quali il Tribunale di Frosinone, hanno sottoscritto protocolli di intesa (tra Magistratura e Foro locale) che stabiliscono in maniera chiara ed esaustiva quali sono le spese ordinarie e quali le spese straordinarie e, tra quest'ultime, quelle che richiedono il preventivo consenso del genitore chiamato a rimborsarle e quelle che non lo prescrivono.

Non è richiesto il preventivo assenso - in quanto sono la conseguenza di scelte già concordate dai coniugi, oppure connesse a decisioni urgenti - ad esempio le spese sanitarie urgenti e quelle effettuate tramite il SSN, le spese per i libri scolastici, per il doposcuola (se già presente nell'organizzazione familiare prima della separazione), per la baby-sitter in caso di malattia dei figli o del genitore collocatario, in mancanza di disponibilità dell'altro genitore, nonchè le spese affrontate per risarcire i danni provocati a terzi dal minore.

Necessitano, invece, del preventivo accordo tra i genitori le spese sanitarie  non effettuate con il SSN, le spese per rette di scuole private, ripetizioni, viaggi di istruzione, soggiorni fuori sede per fini di studio, master e specializzazioni. Tra queste anche le spese per attività sportive, ricreative, nonchè per festeggiamenti e ricevimenti.

Ci si chiede frequentemente: se un genitore si rifiuta di prestare il proprio consenso alla spesa straordinaria, l'altro perde sempre il diritto al rimborso?

In genere è così, tuttavia colui che non ha ricevuto il consenso alla spesa può rivolgersi al Giudice, il quale sarà tenuto a verificare la rispondenza delle spese  all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità derivante ai figli e della sostenibilità della spesa stessa, rapportata alle condizioni economiche dei genitori.

Avv. Maria Grazia Saltelli