Il Tribunale di Frosinone, con la pronuncia in oggetto, oltre ad affermare che il giudizio de quo è soggetto alla disposizione di cui all’art. 512 c.p.c. -introdotto dal D.L 35/2005 convertito nella L. 80/2005-, ripercorre la disciplina dettata dall’art. 2467 c.c. in ordine alla postergazione del credito del socio, derivante da finanziamento effettuato in forma diretta o indiretta (tramite società controllata) da parte dello stesso, garantito da ipoteca volontaria accesa non contestualmente al finanziamento, poi ceduta a terzi. Si sofferma sulla distribuzione dell’onere della prova che ritiene incombere sul soggetto che rivendichi la posizione di vantaggio sia in ordine all’esistenza, all’ammontare del credito e alla natura privilegiata dello stesso. Il Tribunale conclude affermando l’operatività della postergazione legale ricorrendo i presupposti di cui all’art. 2467 c.c. (“eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto” e “ragionevole necessità di un conferimento”) atteso che il riconoscimento di un debito appostato nel 2009 in seguito alla costituzione di ipoteca, ma esistente da prima, evidenzia la consistenza delle necessità finanziarie della società e la sua incapacità di realizzare l’oggetto sociale e/o gestire l’impresa senza apporti finanziari esterni. Conseguentemente, poiché il credito ipotecario del cessionario intervenuto, trae origine da un finanziamento effettuato dal socio -indipendentemente dal fatto se effettuato direttamente o indirettamente (società controllata)-, lo stesso va postergato rispetto agli altri creditori sociali. Infine, il Giudicante ha anche affrontato la problematica della legittimità e ammissibilità dell’intervento effettuato dall’amministratore -in carica- della società esecutata, concludendo per l’inammissibilità dello stesso. Ciò in quanto la delibera assembleare, con cui viene riconosciuto il compenso, non costituisce riconoscimento di debito in una al fatto che l’intervento è stato proposto da soggetto in evidente conflitto di interessi con la società rappresentata e che per tale adempimento si sarebbe dovuto munire di curatore speciale. Da ultimo il detto intervento è stato dichiarato inammissibile perché svolto dopo la celebrazione dell’udienza ex art. 596 c.p.c.